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Le ragioni di un SI convinto all?intesa

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    #1

    Le ragioni di un SI convinto all?intesa

    Ieri all'assemblea con i sindacati ci hanno spiegato questa sfilza di cose.

    Si vota a ottobre

    Ve ne hanno parlato a lavoro?


    Le ragioni di un SI convinto all?intesa
    SI perch?: sono state destinate consistenti risorse, nell?arco del prossimo decennio, al miglioramento della qualit? e dell?efficienza dello stato sociale, avviando un graduale processo di miglioramento dell?insieme delle tutele;
    SI perch?: sono stati acquisiti nuovi diritti e tutele: per i giovani, le donne e gli anziani, conseguendo obiettivi di una maggiore equit? sociale e realizzando una proficua solidariet? fra generazioni;
    SI perch?: sono state rivalutate oltre tre milioni di pensioni basse ed ? stato assunto l?impegno ad istituire un tavolo permanente di confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati per verificare ulteriori rivalutazioni di tutte le pensioni in essere;
    SI perch?: viene superato lo scalone previsto dalla legge 243/04 (Legge ?Maroni?), con la definizione di nuove regole per l?accesso alla pensione di anzianit? e viene confermata l?et? di pensionamento di vecchiaia per le donne a 60 anni;
    SI perch?: ? stata evitata l?applicazione automatica, da subito, dei nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni contributive.
    SI perch?: sono previste nuove misure a sostegno della competitivit? e della contrattazione di secondo livello e per la detassazione dei premi di risultato;
    SI perch?: ? stata introdotta una nuova disciplina dei lavori particolarmente usuranti che consentir? ai beneficiari del provvedimento di accedere alla pensione di anzianit? con un requisito anagrafico ridotto di tre anni, rispetto ai requisiti generali;
    SI perch?: e? un accordo che prevede la centralit? del lavoro a tempo indeterminato e pur con differenze di valutazione su interventi relativi ad alcune tipologie di impiego, favorisce la stabilizzazione del lavoro;
    SI perch?: e? un accordo che interviene sul tema degli ammortizzatori sociali aumentando nell?immediato l?indennit? di disoccupazione e prevedendo una riforma a regime che estender? il sostegno al reddito nei settori non coperti.



    LA SITUAZIONE ATTUALE
    I mIglioramenti previsti nell?accordo

    I giovani
    Riscatto di laurea a fini pensionistici

    I giovani lavoratori sono i pi? svantaggiati dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, in quanto pi? esposti alle forme di lavoro pi? flessibile.

    Il riscatto degli anni di studi universitari, ai fini pensionistici, era possibile in forma dilazionata, fino a 48 o 60 rate mensili in relazione alla durata del corso di laurea da riscattare, con l?applicazione di interessi di dilazione, ad un tasso del 2,5%

    Totalizzazione dei periodi lavorativi per il calcolo della pensione contributiva
    La disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diverse gestioni pensionistiche limita fortemente la possibilit? di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento che per l?ammontare della pensione.

    Contribuzione previdenziale dei lavoratori parasubordinati
    La pi? bassa aliquota previdenziale dei lavoratori a progetto, rispetto ai lavoratori dipendenti, determina una minore copertura previdenziale futura dei parasubordinati.

    La disparit? fra le aliquote previdenziali dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati pu? favorire l?utilizzo improprio del contratto di collaborazione a progetto.

    I giovani lavoratori sono i pi? svantaggiati dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, in quanto pi? esposti alle forme di lavoro pi? flessibile

    Riscatto di laurea a fini pensionistici
    Viene previsto il riscatto del periodo del corso di laurea, a condizioni pi? vantaggiose, prevedendo una rateizzazione del pagamento dei contributi fino a 120 rate mensili (10 anni), senza interessi;
    viene prevista la possibilit? di riscattare il periodo di laurea anche prima dell?inizio dell?attivit? lavorativa, consentendo la detraibilit? fiscale dal reddito dei genitori dell?importo pagato;

    Totalizzazione dei periodi lavorativi per il calcolo della pensione contributiva
    Per i giovani che sono nel sistema contributivo sar? possibile cumulare tutti i contributi maturati in qualsiasi gestione pensionistica, per ottenere un?unica pensione; si riduce da sei a tre anni, nel sistema retributivo o misto, il requisito contributivo minimo per poter cumulare i periodi contributivi maturati in ciascuna gestione.

    Contribuzione previdenziale dei lavoratori parasubordinati
    ? previsto l?aumento di tre punti percentuali, nel triennio 2008 ? 2010, delle aliquote previdenziali dei parasubordinati, al fine di conseguire una maggiore copertura pensionistica

    Misure per il reddito e l?occupazione, tramite fondi di
    rotazione:
    Fondo credito per i parasubordinati: potr? erogare un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi, ad interesse zero o molto basso, al fine di coprire eventuali periodi di inattivit?.
    Fondo microcredito: incentiver? le attivit? innovative di giovani e donne, riprendendo l?esperienza dei prestiti d?onore. Aumento dell?importo degli assegni di ricerca presso le Universit?.

    Coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva
    La legge 335/95 prevede l?adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva ogni 10 anni, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell?andamento del PIL di lungo periodo. La legge prevede che la revisione venga effettuata con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite anche le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Essendo, la legge 335/95, entrata in vigore dal 1? gennaio 1996, la prima revisione era prevista per il 2006.

    Coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva
    Verranno rivisti i criteri e le modalit? di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il metodo contributivo, al fine di contrastare gli effetti negativi che le flessibilit? e la discontinuit? della carriera lavorativa potrebbe produrre al momento del pensionamento, salvaguardando un tasso di sostituzione netto minimo del 60% della retribuzione
    Una Commissione composta da governo e parti sociali dovr? valutare il ripristino della flessibilit? del pensionamento nel sistema contributivo

    LA SITUAZIONE ATTUALE
    I mIglioramenti previsti nell?accordo
    Le donne
    Nel nostro paese la partecipazione delle donne all?attivit? lavorativa ? decisamente inferiore alla media U.E ed agli obiettivi fissati a Lisbona.

    In particolare la rigidit? degli orari di lavoro e la carenza di servizi per l?infanzia non facilitano la conciliazione tra lavoro e vita familiare.

    L?accordo riconosce l?importanza determinante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, di accrescere il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

    A tale fine verranno definiti, sempre nell?ambito dell?equilibrio della finanza pubblica, i seguenti interventi:
    - sgravi mirati a sostenere regimi di orari flessibili legati alle necessit? di conciliazione fra lavoro e vita familiare;
    - incentivi ai part ? time lunghi

    E? stata confermata l?et? pensionabile delle donne, ai fini del pensionamento di vecchiaia, a 60 anni

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    #2
    LA SITUAZIONE ATTUALE
    I mIglioramenti previsti nell?accordo
    Ammortizzatori sociali
    Gli attuali ammortizzatori sociali forniscono coperture molto differenziate tra diversi settori (alcuni ne sono completamente esclusi) e, soprattutto, non sono legati alle cosiddette ?politiche attive del lavoro? ovvero quel mix di formazione e aiuto alla ricollocazione che garantisce la rioccupazione.

    Disoccupazione
    La disoccupazione ordinaria ? erogata:
    - per un periodo massimo di 7 mesi
    - per i lavoratori fino a 50 anni di et? e
    - per un periodo massimo di 10 mesi
    - per i lavoratori con pi? di 50 anni.

    Per lavoratori con et? inferiore a 50 anni il valore ?, per i primi 6 mesi di disoccupazione, del 50 % della retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi di lavoro, e scende al 40 % nel 7? mese.
    Per i lavoratori con et? superiore a 50 anni
    Il valore ?, per i primi 6 mesi di disoccupazione del 50 % della retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi di lavoro, e scende al 40 % dal 7? al 9? mese. Il 10? mese ? pagato al 30%.
    - E? garantita la copertura previdenziale figurativa fino a sei mesi per chi ha meno di 50 anni, fino a nove mesi per chi li supera.

    Si definisce una riforma degli ammortizzatori sociali da realizzare tramite ?una sede permanente di confronto e di verifica con le parti sociali?, ed alcuni interventi immediati. L?intervento di riforma avr? come obiettivi un sistema universale di tutele, indipendentemente dalla dimensione di impresa, dall?appartenenza settoriale e dalla tipologia di contratto di lavoro, ed un potenziamento dei servizi per l?impiego, per collegare politiche attive e sostegni economici. E? prevista una progressiva armonizzazione degli istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilit?, con la creazione di uno strumento unico, modulato in base all?et? e all?area territoriale, con copertura figurativa piena calcolata sulle retribuzioni.
    Si prevede l?unificazione e la graduale estensione a tutti della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e speciale, finalizzata alla salvaguardia e alla tutela del lavoro.

    Disoccupazione
    Il confronto Sindacati -Governo ha stabilito:
    un aumento della durata della indennit? ordinaria di disoccupazione che verr? portata a 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori con pi? di 50 anni;
    un aumento dell?importo dell?indennit?, che sar? portato al 60% dell?ultima retribuzione per i primi 6 Mesi, al 50% per il 7? e 8? mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi;
    un aumento dell?entit? e della durata dell?indennit? di disoccupazione con requisiti ridotti, che passer? dall?attuale 30% al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per le successive giornate fino ad una durata massima di 180 giorni;
    la copertura figurativa dei contributi previdenziali per l?intero periodo di godimento delle indennit?, con riferimento alla retribuzione.

    Il testo fa anche riferimento ad interventi in materia di politiche attive e al collegamento tra prestazioni e percorsi di reinserimento occupazionale

    Cgil-Cisl-Uil attribuiscono grande importanza alla riforma degli ammortizzatori sociali, che, insieme a servizi per l?impiego efficienti, costituiscono un fondamentale elemento di tutela in un mercato del lavoro pi? dinamico.

    LA SITUAZIONE ATTUALE
    I mIglioramenti previsti nell?accordo

    Mercato del lavoro
    Negli ultimi anni si ? verificato un aumento dei lavoratori occupati con rapporti atipici e si sono allungati i tempi per ottenere un impiego stabile. In particolare per il contratto a termine era ammessa la possibilit? di rinnovo senza limiti, ed i contratti di durata inferiore a sette mesi e quelli attivati per intensificazione dell?attivit? erano esclusi dai tetti massimi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

    Il Protocollo prevede:
    Un?esplicita dichiarazione della centralit? del rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto affermato dalle Direttive europee;

    Ulteriori strumenti per rafforzare la lotta al sommerso come le norme sugli appalti e sul socio lavoratore, cui deve essere aggiunto l?accordo sulla riforma degli ammortizzatori e della previdenza agricola.
    - importanti riconoscimenti al ruolo della contrattazione collettiva;
    - misure per la stabilizzazione del lavoro;

    in particolare:
    lavoro a tempo parziale: sar? la sola contrattazione collettiva a definire clausole elastiche e flessibili, saranno incentivati i part-time ?lunghi? ed agevolate le trasformazioni di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale richieste per comprovati compiti di cura, si stabilisce il diritto di precedenza in caso di posti a tempo pieno disponibili;
    contratto a termine: si riafferma il diritto di precedenza per i lavoratori anche stagionali entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, si fissa un tetto massimo di 36 mesi di durata e l?attivazione di una eventuale procedura presso le direzioni provinciali del lavoro, saranno soggetti ai tetti massimi stabiliti dalla contrattazione i contratti di durata inferiore a sette mesi e quelli attivati per intensificazione dell?attivit? produttiva;
    verr? cancellato il lavoro a chiamata e verr? istituito un tavolo di confronto con le parti sociali sullo staff leasing;
    verranno migliorati l?apprendistato e il contratto d?inserimento (in rapporto con la riforma dei servizi all?impiego), previste ulteriori misure per i collaboratori in coerenza con l?aumento di tre punti nel triennio 2008-2010 della loro aliquota previdenziale, saranno migliorate le norme sui disabili;


    Sulla base del giudizio espresso in Premessa, CGIL CISL e UIL restano impegnate sull?applicazione incisiva di quanto concordato e intendono riprendere l?iniziativa sui problemi ancora aperti, a partire dai percorsi di stabilizzazione, dal tema della terziarizzazione e da norme di ulteriore impatto per contrastare il lavoro sommerso, proseguendo la loro azione anche nei confronti del governo, del Parlamento e delle associazioni imprenditoriali.

    LA SITUAZIONE ATTUALE
    I mIglioramenti previsti nell?accordo

    I lavoratori immigrati extracomunitari
    I requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e le prestazioni sono disciplinati attraverso apposite convenzioni con i Paesi d?origine


    LA SITUAZIONE ATTUALE
    I mIglioramenti previsti nell?accordo
    I pensionati

    L?adeguamento delle pensioni al costo della vita (perequazione automatica delle pensioni) ? pieno solo sui trattamenti compresi fino al triplo del trattamento minimo mentre ? pari al 90% sulla quota da pensione eccedente il triplo del trattamento minimo e compresa entro cinque volte tale trattamento.
    L?accordo prevede la rivalutazione al 100% al costo della vita dei trattamenti pensionistici per le fasce ricomprese tra tre a cinque volte il trattamento minimo;
    Vengono incrementate le maggiorazioni sociali per isoggetti con pensioni assistenziali (assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti), con et? pari o superiore a 70 anni (60 per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro
    Verr? istituito un tavolo periodico di confronto permanente Governo OO.SS. dei pensionati per la rivalutazione delle pensioni in essere;
    Il Governo si ? impegnato a rivedere la disciplina del cumulo fra pensione e redditi da lavoro.

    Il decreto legislativo 503/92 aveva previsto che ulteriori aumenti delle pensioni, eccedenti quelli derivanti dalla perequazione automatica dei trattamenti al costo della vita, avrebbero potuto essere stabiliti con legge finanziaria, in relazione all?andamento dell?economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale confronto non ? mai stato attivato L?accordo che in questa parte ha gi? trovato attuazione nella legge 127/07, prevede, a partire dal 2008, un incremento per le pensioni previdenziali percepite da pensionati (uomini e donne) lavoratori dipendenti di et? pari o superiore ai 64 anni, con reddito individuale inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo pari a:
    336 euro per coloro che abbiano un?anzianit? contributiva fino a 15 anni;
    420 euro per coloro che abbiano un?anzianit? contributiva oltre i 15 anni e fino a 25 anni;
    504 euro per coloro che abbiano un?anzianit? contributiva oltre i 25 anni

    L?aumento tiene conto dell?anzianit? contributiva e fa riferimento al reddito individuale del beneficiario;
    La somma aggiuntiva non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
    per il 2007, nel mese di ottobre, la somma aggiuntiva viene corrisposta in forma ridotta

    LA SITUAZIONE ATTUALE
    I mIglioramenti previsti nell?accordo

    I lavori particolarmente usuranti
    La disciplina dei lavori particolarmente usuranti, prevista da un decreto legislativo del 1993, ha trovato un?applicazione soltanto parziale, ai fini dell?acceso al pensionamento anticipato nell?anno 2001 (Decreto ministeriale del 17 aprile 2001), per i lavoratori impegnati nelle attivit? particolarmente usuranti previste dal Decreto del Ministro del Lavoro del 19 maggio 1999 ?accordo prevede un anticipo di tre anni del requisito anagrafico per l?accesso alla pensione di anzianit?, con minimo 57 anni di et?, per i lavoratori che abbiano svolto attivit? particolarmente usuranti per almeno la met? della vita lavorativa o (nel periodo transitorio) per almeno 7 anni negli ultimi 10;
    I lavoratori che potranno accedere al beneficio, entro i limiti di 5.000 unit? l?anno, e la cui attivit? ? considerata particolarmente usurante sono:
    Quelli impegnati nelle attivit? previste dal Decreto del Ministro del Lavoro del 1999 (c.d.: decreto ?Salvi?), che riguardano i lavori svolti in galleria, cava o miniera, in cassoni ad aria compressa, i lavori svolti dai palombari, i lavori ad alte temperature, i lavori espletati in spazi ristretti, i lavori di asportazione dell?amianto);

    I lavoratori considerati notturni secondo le modalit? stabilite dal D. Lgs 66/2003. Si tratta:
    dei lavoratori che svolgono almeno tre ore del loro tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno;
    di quelli che durante il periodo notturno svolgano abitualmente, almeno una parte dell?orario di lavoro, secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro (cio? i lavoratori che svolgono abitualmente lavoro in turni, regolati da un ciclo di 3 o 4 turni giornalieri), o in mancanza, per almeno 80 giorni all?anno.

    I lavoratori addetti a linea catena, individuati sulla base dei seguenti criteri:
    produzioni di serie nell?industria;
    lavori a ritmo produttivo vincolato e collegati o misurati da tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni;
    lavori con ripetizione costante del ciclo lavorativo, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi, escludendo gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al controllo di qualit? o al rifornimento materiali.
    I conducenti di mezzi pubblici pesanti

    LA SITUAZIONE ATTUALE
    I mIglioramenti previsti nell?accordo

    L?et? di pensionamento

    Scalone riforma Maroni:

    Passaggio dei requisiti pensionistici per la pensione di anzianit?, a decorrere dal 1? gennaio 2008 a 60 anni di et? e 35 di contributi (oppure 40 anni di contributi).

    Passaggio a 61 anni di et? e 35 anni di contributi a decorrere dal 1? gennaio 2010, e 62 anni e 35 anni di contributi dal 1? gennaio 2014, previa verifica, (Oppure 40 anni di contributi).

    Passaggio da 4 a 2 ?Finestre Pensionistiche? per la decorrenza della pensione di anzianit?





    viene superato lo ?scalone?, prevedendo nuovi requisiti per l?accesso al pensionamento d?anzianit?:
    dal 1? gennaio 2008 con 35 anni di contributi e 58 anni di et?;
    dal 1? luglio 2009 al raggiungimento di una ?quota? pari a 95, (la somma di et? e contributi) con almeno 59 anni di et? (60 anni di et? e 35 di contributi o 59 anni di et? e 36 di contributi);
    dal 1? gennaio 2011 al raggiungimento di una ?quota? pari a 96, con almeno 60 anni di et? (61 anni di et? e 35 di contributi o 60 anni di et? e 36 di contributi);
    dal 1? gennaio 2013 (previa verifica) al raggiungimento di una ?quota? pari a 97, con almeno 61 anni di et? (62 anni di et? e 35 di contributi o 61 anni di et? e 36 di contributi).

    In alternativa, rimane possibile l?accesso alla pensione di anzianit? dopo 40 anni di lavoro, a prescindere dall?et? anagrafica;
    L?accordo prevede che una Commissione di esperti del Governo e delle Parti sociali regoler?, ai fini dell?accesso alla pensione di anzianit? dopo 40 anni di lavoro, la decorrenza della pensione con 4 finestre, in luogo delle due altrimenti previste;
    E? prevista la salvaguardia dall?applicazione dei nuovi requisiti dal 1? gennaio 2008 per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e per i lavoratori in mobilit?




    LA SITUAZIONE ATTUALE
    I mIglioramenti previsti nell?accordo
    Le misure a sostegno della competitivit?
    Dal 1993 i premi di risultato e le retribuzioni previste dalla contrattazione integrativa (contrattazione di II? livello), correlati agli incrementi di produttivit?, danno luogo ad un particolare regime di decontribuzione a beneficio dei datori di lavoro (pagamento di un contributo di solidariet? in luogo dei contributi previdenziali altrimenti dovuti) entro un tetto del 3% della retribuzione;
    L?importo dei premi erogati, non essendo soggetto a contribuzione previdenziale, non ? ?pensionabile?;
    Non ? prevista alcuna forma di detassazione a favore dei lavoratori sulle suddette erogazioni
    Le retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato dalla contrattazione di II? livello, correlate agli incrementi di produttivit?, saranno interamente pensionabili;
    Per il triennio 2008 ? 2010, nel limite delle risorse stanziate in apposito fondo (480 milioni di euro per l?intero triennio), sono previsti sgravi contributivi cosi articolati:
    Le imprese riceveranno uno sgravio contributivo in misura fissa pari al 25% dell?erogazione ammessa allo sgravio. Il tetto del premio individuato dalla contrattazione di II? livello, ammesso allo sgravio sar? pari al 5%;

    i lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo esattamente pari ai contributi previdenziali a loro carico, calcolati sul premio di risultato ammesso all?agevolazione.

    E? previsto lo stanziamento, nella prossima legge finanziaria, di un importo pari a 150 milioni di euro per il 2008

    La contribuzione aggiuntiva sui compensi per lavoro straordinario, a carico dei datori di lavoro, introdotta dalla legge 549/1995 ? abolita

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